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LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

Novità  - Con La Notifica a terzi sempre obbligatoria la raccomandata al destinatario

L'art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, testo coordinato in  ha apportato una serie di modifiche alla disciplina delle notificazioni in campo tributario, Vediamo, nel dettaglio, quali sono queste importanti modifiche. Al citato art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, è stata aggiunta, dopo la lettera b) del comma 1, la lettera b-bis) che così dispone: "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata". La portata della norma e' semplice se prima la raccomandata di avvenuta notifica a terzi era necessaria solo per i terzi, ora e' obbligatoria anche se si notifica a un familiare convivente.

LA NOTIFICA A TERZI O DIRETTAMENTE ALL'INTERESSATO.

L'atto tributario, va sempre notificato direttamente all'interessato, quando la cartella esattoriale o l'avviso di accertamento va notificato a terzi (esclusi i familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il vicino il parente del piano superiore, e’ obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma 4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs 30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio affiggere avviso sulla porta e procedere a darne notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato affermato anche dalla suprema corte di Cassazione che ha stabilito che e’ obbligatorio  il  deposito  di copia nella casa comunale, l’affissione alla porta dell'abitazione  e  la spedizione di raccomandata con avviso  di  ricevimento,  essendo  questi  i requisiti  minimi  da  pretendersi  per  una  corretta  instaurazione   del contraddittorio nel rispetto del codice di rito -  Sent. n. 5529 del 22 ottobre 1981 della Corte Cass. 

MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI

Le modalità di notifica sono le stesse previste per l'accertamento e contenute nell'art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:

- notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall'art. 138 del CPC;

- notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. 

- notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento, tale modalità di notifica è disciplinata dall'art. 26 del DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall'art. 149 del CPC. Ai sensi dell'art. 1 della citata L. 890/1982, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità o la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente. La forma di notificazione a mezzo posta si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale. All'ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell'atto all'ufficio postale, "dopo aver scritto la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento". La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03. All'ufficio postale compete invece la consegna dell'atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l'agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l'avviso di ricevimento. L'agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l'avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in caso di familiare deve essere indicata la convivenza). Se il plico viene ritirato ma il consegnatario non firma l'avviso di ricevimento, ovvero in caso di rifiuto del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità delle persone autorizzate a ricevere il plico, l'agente compila l'avviso di ricevimento, facendo menzione in caso di rifiuto delle generalità della persona, appone la data e la firma e lo consegna al mittente. L'agente rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta postale dell'abitazione o dell'azienda. Il plico è depositato presso l'ufficio postale. Trascorsi 10 giorni dal deposito senza che il destinatario o un suo delegato ne abbia curato il ritiro la notifica si ha per eseguita da tale data, e il piego stesso deve essere inviato con raccomandata al mittente. A riguardo è importante porre in evidenza che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 346/1998, ha dichiarato l'illegittimità dell'art 8 della L. 890/1982 nella parte in cui non prevede la comunicazione, del rifiuto o dell'impossibilità della notifica, a mezzo raccomandata così come avviene ai sensi dell'art. 140 del CPC. Considerato che la notifica si ha per avvenuta decorso il decimo giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data, l'ufficio sia decaduto dal potere di accertamento (a riguardo si segnala la sentenza n. 143/00 della CTP Torino). Come già detto in precedenza la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall'avviso di ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica. Più volte la giurisprudenza si è espressa sull'importanza della redazione dell'avviso di ricevimento ed in particolare si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95;

- notifica presso il domiciliata rio, ai sensi dell'art. 60, lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso la variazione sarà efficace a decorrere del sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. La Corte Costituzionale con al sentenza n 360/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale termine in quanto eccessivamente lungo.

- notifica alle persone giuridiche, tale notifica va effettuata mediante consegna dell'atto alla persona fisica che rappresenta la società o alla persona incaricata a ricevere la notifica;

- notifica in caso di irreperibilità, rifiuto a ricevere, assenza di abitazione e azienda, in caso di irreperibilità o rifiuto, la notifica avviene a mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale affissione dell'avviso di avvenuto deposito sulla porta dell'abitazione o dell'azienda, e se ne dà notizia al destinatario con raccomandata (cfr. art. 140 C.p.C.). In caso di inesistenza dell'abitazione o dell'azienda, l'avviso è affisso nell'albo del Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8 giorni da quello di affissione. Tale modalità di notificazione costituisce una procedura d'urgenza consentita solo in caso di inutile tentativo di adempiere nei modi ordinari. A riguardo è importante segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha riconosciuto a carico del notificatore l'obbligo di indicare nella relata di notifica le ricerche effettuate nonché i tentativi invano esperiti di procedere nelle modalità ordinarie. Si citano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn. 4927/87; 6065/1999; 1427/2000 e 14475/03. Nel caso di persone giuridiche per potere procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 è necessario che sussista anche l'impossibilità di notificare l'atto al rappresentante legale. A riguardo si segnala che la notifica al rappresentante della società può avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due soggetti è nello stesso comune (Corte di Cassazione n. 1709/1991). L'ufficio, in caso di impossibilità a notificare alla persona giuridica, deve accertarsi se il rappresentante ha domicilio nel comune della società e, solo se manca anche quest'ultimo, è consentito procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 del CPC. La necessità dell'uguaglianza tra i due domicili deriva dall'art 60 del DPR 600/1973. Inoltre e' obbligatoria l'affissione sulla porta e la raccomandata di avvenuta affissione alla casa comunale o all'albo pretorio.

La relata di notifica ed il valore del suo contenuto:
La relazione di notificazione certifica l'attività del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro, con la conseguenza che "…le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente" (Corte di Cassazione sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000).
La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, delle attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, nonché dei fatti avvenuti in sua presenza e delle dichiarazioni rese in sua presenza, mentre per le altre attestazioni, frutto di informazioni a lui rese, la stessa fa fede fino a prova contraria (Corte di Cassazione nn. 7573/1983; 13925/99; 4590/00; 8799/00 e 5305/99).
In caso di discordanza tra la copia della relata in mano al contribuente e la copia della stessa in mano all'ufficio, prevale, ai fini della valutazione della correttezza della notificazione, la copia in mano al contribuente (Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94; 12575/95 e 4358/2001).

 

Il contenuto della relata di notifica
Ai sensi dell'art. 148 del C.p.C. e dell'art. 60 del DPR 600/1973 la relata, in calce e sull'originale, deve contenere la data, la persona a cui è consegnato l'atto, le sue qualità, il luogo di consegna, le eventuali ricerche fatte o i motivi della mancata consegna e la sottoscrizione di chi riceve l'atto (peculiarità rispetto a quanto previsto dall'art. 148 del C.p.C.).
A questo punto è necessario porre in evidenza come l'art. 26 del DPR 602/1973 al comma II disponga che in caso di consegna a mani proprie o di persone abilitate non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario dell'originale della cartella.
Il concessionario della pubblica riscossione in varie occasioni ha interpretato tale disposto come una autorizzazione a non far sottoscrivere dal consegnatario la relata di notifica.
Tale interpretazione è da ritenersi errata in quanto il legislatore sancisce, al successivo IV comma, l'obbligo per il concessionario di conservare la matrice o la copia della cartella per cinque anni con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ne consegue che al contribuente viene consegnato l'originale sul quale non occorre la sottoscrizione, mentre al concessionario resta la copia della stessa.
Di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale nelle mani del contribuente e non per la copia in mano al concessionario.
Ai sensi dell'art. 160 del C.p.C. la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 del C.p.C.

Notifica a persone estranee
Se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario la stessa è inesistente, in quanto in tali casi l'attività compiuta è totalmente difforme dal modello legale di notificazione (Corte di Cassazione nn. 10380/97; 9372/1997; 14393/99 e 5011/2000).
 

Anche la notifica ''a mani'' si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto
Corte Costituzionale , sentenza 23.01.2004 n° 28

Notificazione - Data - Difformità tra l'originale e la  copia consegnata al contribuente  - Ove vi sia difformità  tra  la  relata  di  notifica  apposta sull'originale e quella dal notificatore redatta sulla copia consegnata  al contribuente,  prevale  quest'ultima   (nella   fattispecie   sulla   copia dell'avviso di accertamento consegnata al contribuente risultava  una  data di notificazione diversa da quella che si leggeva sull'originale  dell'atto notificato - Sent. n. 10378 del 13 gennaio 1993 (dep. il 20 ottobre 1993) della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi, Rel. Sotgiu

 

Il  legislatore  italiano,  recependo  la   Direttiva n. 94/5/CE del 14 febbraio 1994 del Consiglio  dell'Unione  europea  (anche nota come VII Direttiva CEE), con l'art. 36  del  D.L.  23  febbraio  1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, e modificato  dal  D.L.  2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni  dalla  L.  29  novembre 1995, n. 507, ha introdotto un regime speciale applicato a partire  dal  1° aprile 1995, comunemente noto come  "regime  del  margine",  relativo  agli scambi aventi ad oggetto beni mobili usati nonché oggetti  d'arte,  oggetti di antiquariato o da collezione.

    Il  singolare  meccanismo   impositivo   introdotto   dal   legislatore comunitario prevede che si sottoponga  a  tassazione  il  solo  margine  di guadagno,  dato  dalla  differenza  tra  il  corrispettivo  realizzato  dal venditore ed il prezzo d'acquisto dovuto al suo fornitore, aumentato  delle eventuali spese di riparazione ed accessorie.