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LA DEDUCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

 

AUTOVETTURE

NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007

Le deducibilità delle spese auto per i professionisti vengono ridotte dal 50 al 25%  (Dlgs 262/06) completamente indeducibili le spese per gli imprenditori (in violazione all'art.3 della C.)Anche per i professionisti le cessioni dei beni strumentali genereranno plusvalenze, ma non rateizzabili. Nessuna stretta particolare sugli agenti e rappresentanti di commercio.   Decorrenza dei nuovi limiti 04/07/2006. la deducibilità del leasing e' consentita a condizione che il contratto abbia almeno la durata di 4 anni (prima erano 2) e gli ammortamenti anticipati non potranno piu' essere applicati per i professionisti. decorrenza 01/01/2007

INDICE:

  1. Auto assegnata al dipendente in uso promiscuo

  2. Auto non assegnata, a disposizione dell'azienda

  3. Auto immatricolata ad uso promiscuo per persone e cose

  4. Auto aziendale immatricolata per uso speciale, le autovetture uso ufficio

  5. La detraibilità iva

  6. Agenti e rappresentanti di commercio

  7. Violazione della direttiva Cee

  8. Sintesi schematica

Premessa

In linea generale le spese relative alle autovetture sono deducibili nella misura del 50% (25% dal 2007) fino al limite del costo del bene di 18.075,99 euro ai fini delle imposte dirette e l'iva e' detraibile nella misura del 10%, che passa al 15% dal 01/01/2006. La deducibilità delle spese relative alle autovetture, comporta non pochi problemi di applicazione normativa,si usa il termine auto "aziendali" per rappresentare le autovetture utilizzate come beni strumentali, anche se non necessariamente esclusivamente, nell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dal titolo da cui trae origine la disponibilità del mezzo in azienda (acquisto, leasing,noleggio).Le disposizioni normative, che si occupano dell'argomento sono le seguenti: art.164 D.p.r. 917/86  circ.min. n. 48/E del 10 febbraio 1998;art. 51 D.p.r. 917/86; art.19-bis1, Dpr n. 633/1972.

Si possono verificare nella pratica tre ipotesi di assegnazione dell'auto aziendale:

1. Auto assegnata al dipendente in uso promiscuo (quindi sia per uso personale che aziendale):in base all'art. 164, comma 1, lett. a), punto 2 del D.p.r. 917/86 sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa le spese e gli altri componenti negativi relativi alle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Tale principio è valido indipendentemente dal titolo giuridico (acquisto, leasing, noleggio)  che permette di utilizzare l' autoveicolo nell'esercizio dell'impresa.La circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E del Ministero dell'economia e delle finanze, ha precisato, che l'assegnazione deve risultare da idonea documentazione,( apposita lettera, specifica clausola del contratto di lavoro). La deducibilità integrale dei costi è ammessa se il veicolo è usato promiscuamente per la maggior parte del periodo di possesso.Nel caso in cui l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo al dipendente non rispetti i requisiti evidenziati, le spese  sono deducibili dal reddito d'impresa nei limiti di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), mentre, qualora l'assegnazione del veicolo avvenga per uso esclusivamente personale, l'azienda potrà dedurre l'importo che costituisce reddito per il dipendente (valore normale ai sensi dell'art. 9 D.p.r. 917/86) quale costo per lavoro dipendente (art. 95, comma 1, D.p.r. 917/86), nei limiti delle spese da essa sostenute.Dalle modalità di assegnazione ne scaturisce la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente assegnatario del veicolo.

Quindi possiamo avere due casi

a)Assegnazione per uso promiscuo: (quindi sia per uso personale che aziendale) lo stesso, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a) Tuir, costituirà reddito per il dipendente  per un valore pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolata secondo le tariffe Aci (al netto delle somme, eventualmente, addebitate al dipendente). il Ministero dell'economia, con la risoluzione n. 25 del 7 marzo 2000, ha affermato che l'eventuale riaddebito di tutti i costi o di parte di essi, per l'utilizzo a fini privati dell' auto aziendale, deve essere effettuato con iva. In tal caso, le somme riaddebitate al dipendente (comprensive dell' iva) dovranno essere sottratte dal valore del fringe benefit del veicolo così come sopra determinato.

b)Assegnazione  per uso esclusivamente personale: l'assegnazione costituirà reddito per il dipendente sulla base del valore normale ai sensi dell'art. 9 Tuir richiamato dall'art. 51, comma 3, dello stesso D.pr. 917/86 e quindi in  base alle tariffe di noleggio normalmente praticate per tale tipologia di autovettura o per un' auto similare nel luogo dove si trova la sede di lavoro del dipendente. In tal caso, l'impresa potrà dedurre tale costo, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Tuir nei limiti delle spese da essa effettivamente sostenute.

2. Auto non assegnata, a disposizione dell'azienda.L'articolo 164, comma 1, lettera b) prevede che, qualora non siano rispettati i requisiti imposti dallo stesso articolo 164, comma 1, lettera a) , le spese e ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo di auto aziendali siano deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 50%.Al limite percentuale di cui sopra si affiancano differenti limiti di valore (in funzione del titolo giuridico in base al quale l' autoveicolo si trova nella disponibilità aziendale) che verranno analizzati di seguito:

a) Acquisto dell'autovettura in proprietà: L' auto aziendale acquistata in proprietà, comporta l'indeducibilità  della parte di costo che eccede l'importo di euro 18.075,99, mentre le spese rientranti nel predetto limite sono deducibili al 50%.Ai fini della determinazione del costo rilevante per l'applicazione del limite devono comprendersi anche gli oneri di diretta imputazione (per esempio l' iva indetraibile).

b) Leasing: con il contratto di locazione finanziaria, ai fini della deducibilità al 50% dei relativi costi, i canoni sono rilevanti per la parte proporzionalmente corrispondente al costo del bene non eccedente euro 18.075,99.Tale limite deve essere ragguagliato ad anno. I canoni di leasing vanno assunti nella misura risultante dal contratto, mentre il costo del bene da assumere ai fini della proporzione sopra indicata è rappresentato dal costo sostenuto dalla società concedente

c) Noleggio: La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce l'indeducibilità  dell'ammontare dei costi di noleggio che eccedano l'importo di 3.615,20 euro ragguagliato ad anno. Per quanto riguarda i contratti di noleggio "full-service" (contratti nei quali, oltre alla locazione, viene prevista la fornitura di una serie di prestazioni accessorie quali la manutenzione ordinaria, l'assicurazione, la tassa di proprietà, ecc.), il costo da prendere a base deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.Affinché ciò sia possibile è necessario che nel contratto di noleggio sia specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di tale specificazione, la tariffa corrisposta rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite di deducibilità.

3. Auto immatricolata ad uso promiscuo per persone e cose:Il decreto 4 agosto 1998 ha recepito la direttiva comunitaria 98/14/Ce relativa alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pertanto, a far data dal 1° ottobre 1998 (come tra l'altro precisato dalla risoluzione ministeriale 29 luglio 1999, n. 129/E), non è più possibile immatricolare in Italia le autovetture come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 54 del nuovo Codice della strada. Il provvedimento prima citato ha infatti determinato che, anche in Italia, esistano due sole categorie di veicoli:

a) quelli destinati al trasporto di persone (individuati con la lett. M);

b) quelli adibiti al trasporto di merci (individuati dalla lett. N).

Nella considerazione che gli autoveicoli rientranti nella categoria M1 possono essere classificati solo tra le autovetture di cui all'art. 54, lett. a) del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), gli stessi non possono più essere omologati come autoveicoli per trasporto promiscuo e quindi, eventualmente, usufruire della deduzione integrale dei costi e delle spese ad esse relative ai sensi dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi.

I suddetti limiti cosi' di seguito schematizzati, devono essere ragguagliati ad anno ed applicati nella misura del 50%.

Titolo da cui deriva la disponibilità dell'auto "aziendale"

Modalità di utilizzo 

Regime fiscale dell' autovettura

Prestazioni accessorie (manutenzione, riparazione, ricambi...)

Regime iva

Imposte dirette

Regime iva

Imposte dirette

Acquisto

Uso non strumentale [*] all'attività d'impresa

Detrazione 10%-15% dal 2006 (50% se a motore elettrico)

Deducibilità al 50% nel limite di 18.075,99 Euro

0% dal 2007

Non detraibile

Deducibilità al 50%

0% dal 2007

Uso promiscuo a dipendenti [**]
per la maggior parte del periodo d'imposta

Detrazione 10%-15% dal 2006 (50% se a motore elettrico)

Interamente deducibile [**]

Non detraibile

Interamente deducibile [**]

Leasing finanziario

Uso non strumentale [*] all'attività d'impresa

Detrazione 10%-15% dal 2006 (50% se a motore elettrico)

Deducibilità al 50% nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che non eccede 18.075,99€ con ragguaglio ad anno

Non detraibile

Deducibilità al 50%

Uso promiscuo a dipendenti [**] per la maggior parte del periodo d'imposta

Detrazione 10%-15% dal 2006 (50% se a motore elettrico)

Interamente deducibile [**]

Non detraibile

Interamente deducibile [**]

Noleggio, locazione e noleggio a lungo termine

Uso non strumentale [*] all'attività d'impresa

Detrazione 10%-15% dal 2006 (50% se a motore elettrico)

Deducibilità al 50% nel limite dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20€ con ragguaglio ad anno

Non detraibile

Deducibilità al 50%

Uso promiscuo a dipendenti [**] per la maggior parte del periodo d'imposta

Detrazione 10% -15% dal2006 (50% se a motore elettrico)

Interamente deducibile [**]

Non detraibile

Interamente deducibile [**]

[*] Per uso strumentale e da intendersi l'utilizzo delle auto quale oggetto dell'attività propria dell'impresa, nel senso che, in assenza delle stesse, l'attività non può essere esercitata.
[**] In caso di autoveicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori o ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto la deducibilità integrate dei relativi costi e corrispondente all'importo tassato in capo agli stessi ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Tuir. L'eventuale eccedenza e deducibile nei limiti del 50%.

 

4. Auto aziendale immatricolata per uso speciale

Un'altra categoria di  autovetture aziendali quella  cd. "uso ufficio" cioè degli autoveicoli che, in conseguenza dell'immatricolazione per uso "speciale", spesso, contengono un'attrezzatura per uso ufficio permanentemente installata.

Il decreto dirigenziale del Dipartimento dei trasporti del 10 dicembre 2002, ai fini del conseguimento di tale immatricolazione, ha introdotto una serie di requisiti molto severi , mentre in passato il regime della parziale deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi relativi alle "auto aziendali" e della parziale detraibilità dell'imposta ai fini iva veniva talvolta aggirato mediante l'immatricolazione delle auto in questione come autoveicoli ad uso speciale ex art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada, con un semplice allestimento quali un  tavolino rimuovibile e una minuscola cassettiera, tali autovetture godevano della piena deducibilità e detraibilità delle imposte in quanto rientranti nella categoria di veicoli esclusi dall'applicazione dell'attuale art. 164 del D.p.r. 917/86.

Il decreto dirigenziale sopra citato ha posto fine a questi fenomeni d'elusione fiscale richiedendo esplicitamente una serie di requisiti tecnici molto più severi ai fini della suddetta classificazione e rendendo, di fatto, possibile tale immatricolazione solo per gli autoveicoli derivati da furgoni, camion o autobus.

I veicoli che, presentano le caratteristiche richieste dalle nuove disposizioni, omologati "uso ufficio" e utilizzati nella per soddisfare l'esigenza di avere uffici amministrativi mobili (cfr. risoluzione ministeriale 12 novembre 2001, n. 179/E), non hanno limiti di deducibilità dei relativi costi.
L'acquisto di un'autovettura, la sua successiva modifica "ad uso ufficio" attraverso l'apposita dotazione di specifiche attrezzature e l'immatricolazione come "autoveicolo ad uso speciale" di cui all'art. 54, lettera g), del codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ne determinano la conseguente totale deducibilità dei costi d'acquisto e detraibilità dell'Iva.
Ai fini delle imposte dirette la considerazione della mancata inclusione degli automezzi "uso
ufficio" fra quelli indicati nell'art. 121-bis del Tuir D.p.r. 917/86 si è quindi osservato come i limiti di deduzione in esso previsti non potrebbero operare, potendo validamente essere ripristinate le regole ordinariamente previste per gli altri beni strumentali.
Ai fini Iva Punto di partenza di tale analisi non può che essere la VI Direttiva CEE la quale all'art. 17, paragrafi 1-3 disciplina il regime delle detrazioni Iva, mentre in base alla legislazione italiana nell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 rubricato "Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi" casi di indetraibilità di tipo oggettivo differenziati a seconda della tipologia degli automezzi così come classificati e definiti dalle norme del codice della strada, non elenca le autovetture ad uso ufficio

5. La detraibilità iva

L'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 -così come modificato dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004-, in vigore dal 1° gennaio 2005,modifica l'indetraibilità totale prevista dall'articolo 19-bis1 del D.pr. n. 633/72, prevedendo che, limitatamente alle operazioni di: acquisto,importazione,acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, l'indetraibilità sia ridotta al 90%, ed al 50% nel caso di veicoli con propulsione non a combustione interna (per esempio auto elettriche).
Al contrario, l' iva sugli acquisti degli altri beni e servizi ex art. 19-bis1, comma 1, lett. c), Dpr n. 633/1972 quali le spese per  manutenzione e riparazione, nonché gli acquisti di carburanti e lubrificanti, è da considerarsi totalmente indetraibile.

La successiva cessione ai sensi dell''art. 30, comma 5, della legge n. 388/2000 prevede che, per le cessioni dei veicoli per i quali l' iva sia stata detratta solo in parte, la base imponibile deve essere pari al 10% che passa al 15% dal 2006  ovvero al 50% del relativo ammontare.

In pratica, per le cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la detrazione parziale in base ai nuovi criteri, l'imposta deve essere applicata su una base imponibile corrispondente alla percentuale di detrazione operata.

Di conseguenza, per le cessioni di tali veicoli, il corrispettivo dovrà essere suddiviso in due parti di cui:

la prima, imponibile agli effetti dell' iva; la seconda, esclusa dal campo di applicazione del tributo.
A tale proposito, il Ministero ha precisato che l' iva deve essere applicata sul 10% che passa al 15% dal 2006  (o sul 50%) della base imponibile della cessione medesima; pertanto, occorrerà calcolare il 10% che passa al 15% dal 2006 del corrispettivo pattuito dalle parti e su tale ammontare determinare l'imposta dovuta applicando l'imposta con l'aliquota ordinaria del 20%.

L'art.30 comma 4 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 125, lett. a), n. 2), L. 23
dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006.stabilisce che la indetraibilità passa dal 90 all'85% per cui la detraibilità passa dal 10 al 15%

6. Agenti e rappresentanti di commercio

Le regole relative alle autovetture utilizzate dagli agenti di commercio per l'attivita` d'impresa sono contenute nell'articolo  164 nel nuovo Tuir per quanto riguarda le imposte dirette e nell'articolo 19 bis1 del Dpr 633/72 per quanto riguarda l'Iva. Per le imposte dirette, il trattamento riservato agli agenti di commercio e' piu' vantaggioso e'' infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi, relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti di commercio, sono deducibili in misura pari all'80 per cento (anziche` al 50 per cento) per la parte che non eccede i 25.822,984 euro (anziche` 18.075,99 euro); questa percentuale vale sia per l'acquisto che per il leasing, quest'ultimo naturalmente da valutare in proporzione al canone di competenza annuo. In caso di noleggio, invece, la franchigia da non superare - uguale per tutti - e` pari a 3.615,20 euro e va ragguagliata all'anno. Inoltre, in caso di plus o minusvalenze, bisogna considerare esclusivamente la quota di essa proporzionale al rapporto tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello civilisticamente imputato in bilancio (esempio: bene iscritto per 30.000 euro, ammortizzato civilisticamente per 3.750 euro e fiscalmente per 1.614 euro, ceduto per 32.000 euro: plusvalenza realizzata pari a 5.750 euro, tassata per 1.614 fratto 3.750 per 5.750 uguale a 2.475). Ai fini Iva, la lettera c) dell'articolo 19 bis1 del Dpr 633/72 precisa chiaramente che, nel caso specifico di autovettura relativa ad agenti o rappresentanti di commercio, l'imposta relativa all'acquisto e alle prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili, nonche` di custodia, manutenzione e riparazione relative alla stessa, e` ammessa in detrazione senza particolari limitazioni. Naturalmente, nel caso essa venga utilizzata promiscuamente per l'attivita` d'impresa e per uso privato, si rendera` necessaria una rettifica in proporzione all'utilizzo per finalita` estranee all'esercizio d'impresa, coerentemente al principio generale di cui al comma 4 del precedente articolo 19.

7. Violazione della direttiva Cee

Il regime di detraibilità parziale previsto ai fini iva per le auto aziendali dalla normativa italiana e' palesemente in contrasto con dall'articolo 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva cee, che consente tale limitazione solo in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo.

8. Sintesi schematica

Per imprese :

Ammortamenti deducibili al 50% fino al limite del costo del bene di 18.075,99 euro

l'Iva è indetraibile al 100%, dal 1/1/2001 l'iva e' detraibile nella misura  10% - 15% dal 2006 (50% se a motore elettrico)

Agenti e rappresentanti

ammortamenti deducibili al 80% fino al limite del costo del bene di 25.822,984 euro

L'iva è detraibile al 100%

  Canoni di leasing autovetture

Per imprese :

sono deducibili al 50% e fino al limite del costo del bene di 18.075,99€ con ragguaglio ad anno

Iva indetraibile 100% * dal 1/1/2001 è detraibile il 10% -15% dal 2006 dell'Iva o il 50% dell'Iva se alimentazione elettrica.

Agenti e rappresentanti

sono deducibili al 80% e fino al limite del costo del bene di 25.822,984 euro

Iva detraibile al 100%

Professionisti:

Canoni di leasing relativi ad autovetture (deducibilità limitata a solo 1 autoveicolo) sono deducibili al 50% e fino al limite del costo del bene di lire 35 milioni.

Iva indetraibile 100% **dal 1/1/2001 è detraibile il 10%- 15% dal 2006 dell'Iva o il 50% dell'Iva se alimentazione elettrica.

 

                                                                Canoni di noleggio

Per imprese :

sono deducibili al 50% e fino al limite di 3.615,20€ con ragguaglio ad anno

Iva indetraibile 100% * dal 1/1/2001 è detraibile il 10%  dell'Iva che passa al 15% dal 2006 o il 50% dell'Iva se alimentazione elettrica

Agenti e rappresentanti

sono deducibili al 80% e fino al limite di 3.615,20€ con ragguaglio ad anno

Iva detraibile al 100%

        Spese di impiego,manutenzioni,carburanti, riparazioni, custodia, bollo, assicurazione   ecc..relative ad autovetture

Per imprese :

sono deducibili al 50% , Se in uso promiscuo  dipendente 100%

Iva indetraibile 100%

Agenti e rappresentanti

sono deducibili al 80%

Iva detraibile al 100%