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COMMERCIO

LA COMUNICAZIONE DI VICINATO 

Con la nuova normativa non e' piu' necessario chiedere la licenza annonaria, ma e' possibile tramite un apposita comunicazione detta di vicinato, comunicare all'ufficio annona del comune l'apertura di un nuovo esercizio e trascorsi 30gg opera il c.d. silenzio assenso, trascorso tale termine l'ufficio rilascia la comunicazione timbrata e vale come autorizzazioni, costituendo titolo anche per l'iscrizione alla CCIAA.

E' possibile scaricare dal sito la nuova modulistica, predisposta dal Ministero dell'Industria e approvata dalla Conferenza Stato Regioni, da utilizzare per inoltrare ai Comuni le richiesta di autorizzazioni e comunicazioni in materia di commercio. La modulistica qui riportata e' stata pubblicata sulla GU n. 94 del 23 aprile 1999.

Per avviare un esercizio di vicinato, in sostanza un piccolo negozio, la riforma del commercio con il Dlgs 114/1998 ha imposto all'aspirante commerciante di inviare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettiva apertura, una comunicazione contenente una dichiarazione dei requisiti posseduti. Il Comune ha i compiti di verifica delle condizioni previste e quindi il potere di bloccare l'attività.
L'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda le attività economiche, solo il meccanismo della denuncia d'inizio attività previsto dal precedente articolo 19 della legge 241/1990 era funzionale alla dinamica delle imprese e del lavoro autonomo. La "comunicazione" introdotta dalla legge sul commercio si è dimostrata un ostacolo insormontabile per operazioni importanti, come il subingresso nei negozi e la loro cessazione. Anche le Regioni ne hanno preso atto e nelle leggi di attuazione del Dlgs 114/1998 hanno sostituito la "comunicazione" con la denuncia di attività con effetto immediato.
Ora, la nuova versione dell'articolo 19, introdotta dal decreto legge 35/2005, ha abbandonato il modello procedurale che fa coincidere l'effettivo inizio con la denuncia e ha adottato, nella sostanza, il modello previsto per gli interventi edilizi, rendendolo tuttavia più complicato. La nuova procedura è la seguente:
Chi intende avviare un'attività soggetta ad autorizzazioni e così via, o all'iscrizione in Albi e Ruoli abilitanti, deve presentare all'ente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo, una "dichiarazione" che contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'attività;
L'impresa può essere avviata solo dopo 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'ente; ma l'avvio è subordinato a una "comunicazione" indirizzata allo stesso ente cui è stata precedentemente inviata la dichiarazione. La data di avvio coincide con quella indicata nella comunicazione;
se mancano i requisiti previsti per l'attività denunciata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ente ordina la cessazione dell'attività.

 

Modulistica
 Modello di comunicazione per gli esercizi di vicinato   Download  [38kb]
 Modello di comunicazione per le medie e grandi superfici di vendita   Download  [26kb]
 Modello di autorizzazione per le medie e grandi superfici di vendita   Download  [29kb]
 Modello di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande   Download  [20kb]