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							BOLLO AUTO - TASSA AUTOMOBILISTICA 
							
							Bollo 
							auto, come difendersi 
							
							In questo 
							periodo specialmente in Lombardia stanno 
							arrivando cartelle per bolli auto non pagati, le 
							cose che bisogna sapere: 
							
							1. La 
							cartella e' nulla se non e' preceduta da avviso di 
							accertamento )solitamente indicano in cartella 
							numero e data di notifica 
							
							2. Se sono 
							trascorsi 2 anni dalla definitività 
							dell'accertamento la cartella e' fuori termine e 
							quindi nulla 
							
							 PRESCRIZIONE: 
							
							Il termine entro cui si 
							prescrive il diritto dell`amministrazione al 
							recupero delle tasse automobilistiche non 
							corrisposte e' il terzo anno successivo a 
							quello in cui doveva avvenire il versamento 
							inoltre la tassa automobilistica dal 01/01/1999 e' 
							stata attribuita alle Regioni, le quali però possono 
							modificarla molto limitatamente  e non possono  con 
							leggi regionali prorogarne i termini di 
							prescrizioni. La legge finanziaria 2003 ha dato la 
							possibilità alle regioni di aderire al condono 
							fiscale, fino all'anno2002, le regioni che vi hanno 
							aderito, hanno fatto slittare i termini di 
							prescrizione di 2 anni.  
							
							A sostegno della tesi, 
							in virtù della quale il condono fiscale della 
							finanziaria 2003 L.289/2002, per aver efficacia nei 
							confronti degli enti locali era necessario un atto 
							di adesione, si veda la sentenza 16990/03 della 
							corte di Cassazione, che nel caso di un 
							contribuente che aveva condonato senza che il comune 
							avesse emesso un regolamento di adesione e 
							regolamentazione del condono, ha dichiarato nulla 
							l'istanza di sanatoria. 
							Quindi solo a seguito della eventuale emanazione dei 
							provvedimenti degli enti locali e con le modalità e 
							i limiti in essi stabiliti sono condonabili le 
							imposte locali. 
							
							 LA LEGGE 
							 
							
							D.L. 6 gennaio 1986, n. 
							2.(Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986) 
							
							Art. 3. 
							
							All'art. 5 del 
							decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953,  
							convertito  in legge, con modificazioni,  dalla  
							legge  28  febbraio  1983,  n.  53,  sono apportate 
							le seguenti modificazioni:    il comma 
							cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione 
							dell'Amministrazione finanziaria  per  il  recupero  
							delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto 
							dell'iscrizione di  veicoli  o auto scafi nei 
							pubblici registri e delle relative penalità si 
							prescrive  con il decorso del  terzo  anno  
							successivo  a  quello  in  cui  doveva  essere 
							effettuato il pagamento. Nello stesso termine si 
							prescrive il  diritto  del contribuente al rimborso 
							delle tasse indebitamente corrisposte"; 
							
							  
							
							LA 
							CASSAZIONE STABILISCE IL TERMINE TRIENNALE 
							
							Sent. n. 3658 del 28 
							febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) della Corte 
							Cass., Sez. I civ. -   
							Il pagamento della tassa di possesso sugli 
							autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di 
							tre anni così come previsto dall'art. 
							3, DEL D.L. n. 
							2/1986 che ha determinato la modifica del precedente 
							termine prescrizionale biennale stabilito dal 
							disposto dell'art. 
							5, D.L. n. 
							953/1982. 
							  
							
							LA 
							CORTE COSTITUZIONALE BLOCCA LE LEGGI REGIONALI DI 
							PROROGA 
							
							Sent. n. 311 del 2 
							ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte 
							Costituzionale:  È costituzionalmente illegittimo 
							l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 
							luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 
							31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 
							2002 per il recupero delle tasse automobilistiche 
							spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999. 
							(La Corte ha stabilito che "il legislatore statale, 
							pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria 
							il gettito della tassa unitamente ad un limitato 
							potere di variazione dell'importo originariamente 
							stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa 
							alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, 
							non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato 
							gli altri elementi costitutivi della disciplina del 
							tributo" che non può definirsi come tributo proprio 
							della regione dal momento che la tassa è stata 
							"attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle 
							stesse) 
							
							    
							
							L'INTESTAZIONE AL PRA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE 
							ASSOLUTA DI TITOLARITA' 
							
							La trascrizione non 
							pone una presunzione assoluta ma solo una 
							presunzione relativa della titolarità del veicolo, 
							che può essere vinta dalla prova contraria con 
							documenti di data certa. Sent. n. 164 del 2 
							aprile 1993 (dep. il 15 aprile 1993) della Corte 
							Cost. - Pres. Casavola, Red. Greco. 
							
							
							ATTENZIONE AL CONDONO FISCALE - VERIFICARE SE LA 
							REGIONE HA ADERITO 
							
							La L. 27 dicembre 
							2002,n.289,  (legge Finanziaria 2003)", ha dato la 
							possibilità ai contribuenti di aderire al condono 
							fiscale , a condizione però che vi aderissero le 
							Regioni, per cui fino all'anno 2002 c'e' la 
							possibilità,che l'ente abbia prorogato i 
							termini di due anni. l' art.13 della L. 
							n. 289/2002 contiene una previsione destinata a 
							rimanere nel tempo nell'ordinamento locale": il 
							legislatore, infatti, non ha previsto termini di 
							scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero 
							arbitrio all'ente regionale.. Ciò premesso bisogna 
							controllare se la propria Regione abbia aderito e 
							quali anni siano stati condonati. In linea generale 
							hanno aderito le regioni di destra e non quelle di 
							sinistra. Se non c'e' adesione al condono la 
							prescrizione rimane di tre anni. 
							
							Dubbia inoltre e' la 
							costituzionalità di tale norma, che dando la 
							possibilità di scelta alle regioni ha avvantaggiato 
							cittadini residenti in una determinata regione a 
							discapito di un altra, in barba al principio 
							generale in virtu' del quale tutti i cittadini sono 
							uguali davanti alla legge, ma purtroppo non c'e' da 
							meravigliarsi, in materia di entrate erariali ne 
							succedono di tutti i colori. 
							
							LE 
							NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007 PER IL BOLLO AUTO:  
							
							Aumenti per le auto 
							potenti fino al 39,4%, per le altre autovetture 
							aumenti progressivi fino al 16,20%. 
							
							Torna il superbollo 
							per i diesel: 
							sovrattassa pari a 6,63 euro/kW.  tale sovrattassa 
							si cumula, ove ne ricorrano le condizioni, con 
							quella prevista per le vetture di peso complessivo 
							superiore a 2600 kg, per cui se il super suv è 
							diesel a quest'aumento si aggiunge quello del suv. 
							
							Superbollo per le 
							grandi autovetture e i Super Suv: 
							autovetture e gli autoveicoli per trasporto 
							promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, 
							con esclusione di quelli aventi un numero di posti 
							uguale o maggiore a 8" pagheranno anno dopo anno una 
							sovrattassa di 2 euro per ogni kW. 
							
							Superbollo per le 
							auto vecchie: 
							Più l'autovettura e' vecchia più si paga, L'importo 
							base di 2,58 euro/kW varrà esclusivamente per le 
							vetture Euro 4; si sale a 2,70 euro/kW per le Euro 
							3, a 2,80 per le Euro 2, a 2,90 per le Euro 1 e a 3 
							euro per le non catalizzate (Euro 0). (ddl) 
							
							Autovetture ed 
							autocarri pagheranno lo stesso bollo: 
							annullate le agevolazioni per gli autocarri, per 
							scoraggiare le trasformazioni di autovetture in 
							autocarri. 
							
							Gli incentivi, per 
							chi acquisti autovetture nuove: 
							1000 euro per gli autocarri Euro 4, 1500 euro di 
							contributo per le auto a metano, Incentivi alla 
							trasformazione a Gpl e metano per auto con meno di 
							tre anni. 
							
							  
							
							clicca inserisci la 
							targa dell'autovettura ed otterrai l'importo da 
							pagare 
							
							
							
							
							Collegamento all'agenzia delle entrate per 
							conttrollare quanto pagare  
							
							L'arrotondamento 
							
							L’importo da versare 
							deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo 
							conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo 
							espresso con più di due decimali, occorre 
							arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è 
							per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 
							0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o 
							superiore. Esempio €  257, 215 si arrotonda a €  
							257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a €  
							257,21. 
							
							
							I PAGAMENTI TARDIVI 
							
							Se si paga in ritardo, 
							oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di 
							sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui 
							il pagamento viene fatto (v. Tabella 4). 
							
							TABELLA 4 
							
								
									
										| 
										 
										SANZIONI 
										RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO  | 
									 
									
										| 
										 
										
										PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO  | 
										
										 
										SANZIONE 
										  
										(in % della tassa)  | 
									 
									
										| 
										 
										30 giorni 
										dalla scadenza  | 
										
										 
										3,75  | 
									 
									
										| 
										 
										1 anno  | 
										
										 
										6  | 
									 
								 
							 
							
							 L'AUTO 
							ACQUISTATA USATA 
							
							Occorre distinguere tra 
							due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un 
							privato e quella in cui avvenga da un commerciante 
							di veicoli. 
							
								- 
								
								Acquisto da un privato
 
							 
							
							Bisogna sempre seguire 
							le scadenze originarie del bollo, in modo da 
							collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i 
							termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in 
							regola il precedente proprietario del veicolo. 
							Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, 
							ogni responsabilità ricade sul precedente 
							proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare 
							il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che 
							inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data 
							in cui l’atto di vendita viene autenticato dal 
							notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a 
							dicembre 2001 (e quindi va rinnovato entro gennaio 
							2002) e l’atto di vendita viene autenticato nel 
							febbraio 2002, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi 
							di rinnovare il bollo nel gennaio 2003 per il 
							periodo d’imposta che va dal gennaio 2003 al 
							dicembre 2003.  
							
								- 
								
								Acquisto da un commerciante 
								di veicoli
 
							 
							
							Se il bollo del veicolo 
							è ancora in corso di validità, l’acquirente deve 
							solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, 
							analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da 
							un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma 
							si applicano le stesse regole relative al primo 
							pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è 
							che non fa fede la data d’immatricolazione, ma 
							quella di autentica notarile dell’atto di vendita 
							(l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese 
							dell’autentica e le scadenze si calcolano in base 
							alla data dell’autentica). Perché sia possibile 
							applicare le regole dell’auto nuova è però 
							necessario che il commerciante abbia inserito il 
							veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti 
							dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non 
							lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che 
							valgono nel caso in cui si acquista da un privato un 
							veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del 
							mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul 
							precedente proprietario o sul commerciante, tenendo 
							conto del nominativo che risulterà come intestatario 
							nel Pra alla data di scadenza del termine utile per 
							il pagamento.  
							
							
							IL PRIMO BOLLO PER 
							L’AUTO NUOVA 
							
							Quando si paga 
							
							Il primo bollo deve 
							essere eseguito entro il mese di immatricolazione. 
							Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni 
							del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo 
							giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del 
							mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza 
							è spostata al primo giorno feriale successivo. 
							
							In ogni caso, IL MESE 
							DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO 
							(anche nel caso limite dell’immatricolazione 
							avvenuta l’ultimo giorno del mese). 
							
							La data di 
							immatricolazione si rileva dalla carta di 
							circolazione o, in mancanza, dal foglio di via 
							rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione 
							civile. 
							
							Per le auto acquistate 
							usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA 
							NOTARILE dell'atto di vendita. 
							
							Per quanti mesi si 
							paga 
							
							Per le auto 
							immatricolate a cavallo tra fine 2001 e i primi mesi 
							del 2002, le scadenze  sono le seguenti, 
							differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia 
							fino a 35 KW, oppure sia superiore: 
							
							
							LE AUTO ANZIANE (con 
							almeno 30 anni) 
							
							Sono esenti dalla tassa 
							automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, 
							eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che 
							sia necessario il possesso di particolari requisiti. 
							Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia 
							necessario presentare una domanda apposita. Per 
							verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la 
							data di immatricolazione risultante dal “libretto” 
							di circolazione. Se però il contribuente è in 
							possesso di documentazione idonea che attesti una 
							data di costruzione anteriore a quella di 
							immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione  
							la data di costruzione. Se i veicoli in questione 
							sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi 
							sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria 
							dovuta in misura fissa a titolo di tassa di 
							circolazione (indipendentemente dalla potenza del 
							motore). Il pagamento può effettuarsi, senza 
							sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché 
							anteriormente alla messa in circolazione del veicolo 
							su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si 
							applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da 
							considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al 
							servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o 
							a scuola guida. 
							
							
							LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni) 
							
							I benefici indicati per 
							le auto "anziane" nel paragrafo precedente si 
							applicano con le stesse modalità nei riguardi dei 
							veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano 
							i requisiti per essere considerati di particolare 
							interesse storico e collezionistico. Si considerano 
							tali i veicoli costruiti specificamente per le 
							competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca 
							tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione 
							ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che 
							rivestono un particolare interesse storico o 
							collezionistico in ragione del loro rilievo 
							industriale, sportivo, estetico o di costume. A 
							differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il 
							beneficio in questo caso non spetta automaticamente, 
							ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente 
							associativo riconosciuto dalla legge (ASI - 
							Automotoclub Storico Italiano), la preventiva 
							determinazione che individui quali sono i veicoli  
							di particolare interesse storico e collezionistico. 
							I motoveicoli possono essere individuati anche dalla 
							FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i 
							veicoli in questione sono messi in circolazione su 
							strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di 
							una tassa forfetaria dovuta in misura fissa 
							(indipendentemente dalla potenza del motore) a 
							titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può 
							effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese 
							dell’anno, purché anteriormente alla messa in 
							circolazione del veicolo su strade pubbliche. 
							
							Riduzioni per 
							veicoli elettrici e a gas 
							
							Viene applicata una 
							riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa 
							automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e 
							autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche: 
							
								- 
								
								siano azionati con motore 
								elettrico (questa riduzione si applica per gli 
								anni successivi al primo quinquennio di 
								esenzione totale previsto dalla normativa 
								originaria che continua ad applicarsi anche dopo 
								il 1° gennaio 1998);
 
								- 
								
								siano dotati di dispositivo 
								per la circolazione solo con gpl, ovvero solo 
								con gas metano: il dispositivo deve essere 
								conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive 
								modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE 
								e successive modificazioni. Nessuno sconto di 
								tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si 
								applica per i veicoli dotati congiuntamente di 
								impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali 
								resta valida sempre la tariffa benzina.
 
							 
							
							Altri tipi di 
							riduzione: 
							
								- 
								
								75% per le autovetture per 
								servizio pubblico da piazza
 
								- 
								
								50 % per gli autoveicoli (di 
								peso complessivo inferiore a 12 t.) per 
								trasporto latte, carni macellate, immondizia, 
								generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi 
								neri
 
								- 
								
								50 % per le autovetture a 
								noleggio di rimessa
 
								- 
								
								40 % per le autovetture 
								scuola guida
 
								- 
								
								33,33 % per gli autobus a 
								noleggio da rimessa
 
								- 
								
								33,33 % per gli autobus per 
								servizio pubblico di linea
 
								- 
								
								50% della eventuale 
								sovrattassa diesel per autovetture per servizio 
								pubblico da piazza, per servizio di noleggio e 
								di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati di 
								proprietà di imprese, per uso promiscuo e con 
								portata netta non inferiore a 6 quintali.
 
							 
							
							
							LA PERDITA DI POSSESSO 
							E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI 
							
							In caso di furto 
							dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede 
							la data della denuncia agli organi di pubblica 
							sicurezza e non più la data della richiesta di 
							annotazione dell'evento al pubblico registro 
							automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il 
							furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è 
							dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. 
							Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità 
							di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo 
							giorno del mese coperto da pagamento, scatta 
							ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo 
							fisso. 
							
							Con la circolare 2/2002 
							la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia 
							delle Entrate ha affermato che la dichiarazione 
							sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo 
							avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita 
							da una particolare garanzia, data dal fatto che la 
							veridicità del suo contenuto è indirettamente 
							assicurata da previsioni di responsabilità penale 
							per l'ipotesi di affermazioni false. 
							
							Se, pertanto, 
							l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione 
							sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue 
							attestazioni presentando almeno uno dei seguenti 
							documenti: 
							
								- 
								
								dichiarazione di 
								responsabilità sottoscritta dal soggetto 
								autorizzato per la rivendita 
 
								- 
								
								documento attestante la 
								disdetta o il trasferimento della posizione 
								assicurativa del veicolo, 
 
							 
							
							si può ritenere che 
							l'insieme di questa documentazione possa dare alle 
							dichiarazioni del contribuente un valore 
							<<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il 
							pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui 
							- come risulta dalla dichiarazione sostitutiva 
							corroborata dalla documentazione allegata - si è 
							verificata la perdita di possesso. 
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