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Approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo regolamento di attuazione unico del codice di cui al  Dlgs 163/2006  per i lavori, servizi e forniture  a breve sarà pubblicato il testo ufficiale, che sostituisce il precedente Dpr 554/99

Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L317 del 5.12.2007 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4.12.2007, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Il Regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dall'1.1.2008, data di entrata in vigore dello stesso, in sostituzione di quelle riportate nell’art. 28 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti), i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria saranno le seguenti:
- 133.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
- 206.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali;
- 5.150.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni

 Indice:

  1. Il contributo di partecipazione

  2. Le nuove regole fiscali per i sub appalti introdotte dalla manovra Prodi

  3. I requisiti economici finanziari e tecnico-organizzativi per il gli appalti

  4. Le fasce di appartenenza

  5. Il Durc - Documento unico di regolarità contributiva

  6. Categorie SOA, per le quali bisogna possedere le iscrizioni per la partecipazione agli appalti pubblici

  7. Nuove soglie  appalti pubblici in vigore al 01/01/2008

  8. L'avvalimento - requisiti

Introdotto contributo di partecipazione alle gare dalla Delibera 26/01/2006 dall'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici

Fascia di importo

(in migliaia di euro)

Quota per la stazioni appaltanti (Ente)

(in euro)

Quota per ogni partecipante (impresa)

(in euro)

da 0 a 150

50,00

20,00

da 150 a 500

150,00

30,00

da 500 a 1.000

250,00

50,00

da 1.000 a 5.000

400,00

80,00

oltre 5.000

500,00

100,00

Ogni azienda, deve effettuare il versamento del contributo e allegarla alla domanda, ad esempio su una gara di 75.000,00 indetta dal comune, quest'ultimo paga 50€ e ogni partecipante 20€.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

• il codice fiscale della S.A. (dell'Ente che ha indetto l'appalto)
• il CIG che identifica la procedura.  (il dati specifici dell'appalto)

La deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in poi, quindi per tutti i  settori, Lavori, Servizi e Forniture, nel 2006 era obbligatorio solo per i lavori. Delibera 10 gennaio 2007 .

La ratio del pagamento e' il finanziamento delle autorità di vigilanza.

2. LE NUOVE REGOLE FISCALI PER GLI APPALTI PREVISTI DALLA MANOVRA BIS  D.L. 223/2006

Disciplina Iva nel subappalto (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter D.l.223/2006)

Il comma 5 dell'art. 35 del decreto ha aggiunto all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il seguente comma 6: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" .
In sostanza, la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell'inversione contabile, rendendo l'appaltatore debitore dell'imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate senza addebito d'imposta e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta da parte dell'appaltatore, che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture di cui all'art. 23, sia nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.
La norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l'Iva addebitata all'appaltatore.
Il comma 6 prevede che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione in deroga alla VI Direttiva comunitaria (Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) da parte degli organismi comunitari preposti; essa si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione.
Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto, estende la facoltà di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale Iva, prevista dall'art. 30, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche alle ipotesi in cui, nel
settore edile, siano rese le prestazioni di servizi disciplinate dal citato comma 6 dell'art. 17 del medesimo decreto.
Il successivo comma 6-ter, anch'esso inserito in sede di conversione, consente esplicitamente al subappaltatore che rientra nell'ambito applicativo del sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Ciò in quanto il subappaltatore, non potendo fatturare con Iva le prestazioni rese all'appaltatore, avrà normalmente una posizione Iva a credito.
La norma, inoltre, eleva il limite di 516.456,90 euro, di cui all'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ad un milione di euro a favore dei subappaltatori il cui volume d'affari registrato nell'anno precedente riguardi per almeno l'80 per cento prestazioni rese "in esecuzione di contratti di subappalto".
Anche le disposizioni di cui ai richiamati commi 6-bis e 6-ter si applicheranno successivamente all'autorizzazione dell'Unione europea prevista dal predetto comma 6 dell'art. 35.

  3. APPALTI - REQUISTI ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

Il 1° luglio 2006 e' entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti (Decreto legislativo 163/2006), una rivoluzione per il settore. Ma già si annunciano modifiche, affidate a decreti correttivi semplificati . Far slittare la data del 1° luglio non era possibile: si tratta infatti di una scadenza obbligata, a causa di obblighi comunitari e di direttive applicabili direttamente, anche senza la mediazione della norma statale. Così, agli operatori non resta che tentare di prendere le misure alle nuove norme, con la consapevolezza che stanno per cambiare ancora.
Il momento da tener presente per applicare la nuova disciplina è quello della pubblicazione di bandi o avvisi con cui si indice la gara. Quelli pubblicati dal 1° luglio seguiranno la nuova normativa, mentre per i casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, il Codice « De Lise» si applica solo per gare in cui le imprese hanno ricevuto inviti a presentare le offerte, spediti dopo il 30 giugno.
Le innovazioni in arrivo riguarderanno, con ogni probabilità, le trattative private, l'appalto integrato e l'offerta economicamente più vantaggiosa. La trattativa privata (che il Codice denomina «procedura negoziata») può avvenire con preventivo bando o senza. C'è bando nel caso di precedente gara non conclusa a causa di offerte irregolari o inammissibili. Se invece la gara precedente è andata deserta, si può procedere anche senza bando. In questa modalità si può operare anche per motivi di natura tecnica, per lavori complementari o analoghi.
La diffidenza nei confronti dei meccanismi a procedura negoziata sarà interessata dai decreti correttivi, che restringeranno la casisitica: tuttavia, i bandi e gli inviti già attivati sotto il regime del Codice « De Lise» continueranno ad applicare la procedura negoziata, a meno che non vi sia un'espressa revoca da parte dell'amministrazione appaltante. Revoca che potrà avvenire solo finché il contratto non è stipulato.
Anche l'appalto integrato è nel mirino: con tale procedura di gara si consente all'impresa che dovrà costruire di controllare anche la progettazione. Fino al 1° luglio esistono limiti all'importo e alla tipologia di lavori realizzabili con commistione tra lavori e progettazione, mentre con l'entrata in vigore del Codice è previsto un aumento degli appalti integrati e una riduzione del numero delle gare di progettazione. Anche per gli appalti integrati occorre tener presente che le procedure già iniziate con bando e avvisi, difficilmente potranno essere revocate al sopravvenire di nuove norme, in tutti i casi in cui la ricerca del contraente sia stata avviata ed abbia già prodotto concreti risultati.
Infine, il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di correzioni, sorgeranno problemi per gli appalti a cavallo tra queste e le norme del Codice. Infatti, nelle gare il criterio di aggiudicazione deve restare immutato per tutta la durata della procedura, al fine di non alterare la situazione di parità tra concorrenti.
I soggetti pubblici che bandiscono le gare e i concorrenti vedono iniziare un periodo incerto, quanto meno fino al momento dell'aggiudicazione e della stipula del contratto. Solo dopo la stipula, infatti, si consolida la situazione dell'impresa aggiudicataria e sorgono eventuali diritti a risarcimenti. Solo dalla stipula, l'amministrazione perde il potere di riesaminare le motivazioni che l'hanno indotta a bandire una gara e ad aggiudicarla con criteri che si sono rivelati non ottimali alla luce di norme sopravvenute e non ancora in vigore al momento della gara stessa.
Del resto, le gare non possono essere rinviate in attesa di norme ancora più nuove di quelle che entreranno in vigore il 1° luglio, poiché ad esempio i finanziamenti (anche comunitari) rischiano di estinguersi provocando danni maggiori anche alle pubbliche amministrazioni.


Procedure di scelta. I criteri di aggiudicazione del massimo ribasso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono equiparati. È possibile selezionare il vincitore attraverso l'asta elettronica

Sistemi di gara. Debuttano gli istituti europei del dialogo competitivo, dell'accordo quadro e del sistema dinamico di acquisizione

Realizzazione. Piena libertà di scelta tra appalto di soli lavori e appalto congiunto di progettazione (definitiva e/o esecutiva) e lavori

Valutazione offerte anomale. Sotto le soglie europee l'esclusione automatica diventa facoltativa

Trattativa privata. Cambia nome e diventa procedura negoziata. Può essere applicata in un maggior numero di casi, tra cui le offerte irricevibili in prima battuta o l'impossibilità di fissare i prezzi. A trattativa privata sono affidabili anche i lavori complementari o successivi al primo lotto

Progettazione. Sotto i 100mila euro diventa obbligatorio affidare l'incarico tramite una gara informale con almeno cinque concorrenti

4. Le fasce di appartenenza

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi :

I - fino a £.  500.000.000 Euro 258.228,00

II - fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457,00

III -fino a £.2.000.000.000 Euro 1.032.913,00

IV -fino a £.5.000.000.000 Euro 2.582.284,00

V -fino a £.10.000.000.000 Euro 5.164.569,00

VI -fino a £.20.000.000.000 Euro 10.329.138,00

VII -fino a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707,00

VIII -oltre £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707,00
 

N.B. Per le prime due fasce non e' necessaria la certificazione di qualità, ma bisogna dimostrarne l'applicazione delle procedure interne tramite dichiarazione.

 5. Il Durc - Documento unico di regolarità contributiva

Con il Dlgs 251/2004 (che introduce alcune disposizioni correttive del Dlgs 276/2003 di attuazione della legge Biagi) con obbligo, dal 26 ottobre 2004, per il committente o il responsabile dei lavori di trasmettere all'amministrazione comunale concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (Dia), il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di regolarità contributiva.

Anche per gli appalti pubblici e' obbligatorio il Durc,

La richiesta puo' essere effettuata per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a:

1. www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti);

2. www.inail.it (aziende e intermediari) o a www.inps.it (aziende e intermediari).

In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni struttura territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità, ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.

Il DURC deve essere richiesto al momento della partecipazione alla gara, e fino all'aggiudicazione l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi, nonché prima dell'inizio lavori oggetto di concessione edilizia o in sede di denuncia di inizio lavori.

6. Categorie SOA, per le quali bisogna possedere le iscrizioni per la partecipazione agli appalti pubblici (V. DPR 34/2000 Decreto Bargone sulla qualificazione delle imprese)

OG= OPERE GENERALI

OS= OPERE SPECIALISTICHE

Dove c'e' scritto Si e' obbligatoria il possesso dell'iscrizione SOA della relatica categoria, non non c'e'scritto e' possibile partecipare coprendo il requisito con altra iscrizione appartenente alla categoria prevalente. es. Impianti idrici puo'fare anche movimento terra anche se non possiede la categoria OS1.

TABELLA COSI' COME MODIFICATA DAL NUOVO REGOLAMENTO UNICO ATTUATIVO DEI LAVORI PUBBLICI DI DIC/07

CAT. CATEGORIE GENERALI QUALIFICA OBBL.
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS1 Lavori in terra  
OS2-A Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche e impianti di telefonia
OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS18-B Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS20 Rilevamenti topografici
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere  
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno  
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale

7. Nuove soglie  appalti pubblici in vigore al 01/01/2008

La Commissione Europea, con REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 del 4 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5.12.2007 L.317/34, ha rideterminato i valori delle "soglie di rilevanza comunitaria" per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabiliti della Direttiva 2004/18/CE, recepita in Italia attraverso il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Per la natura del provvedimento (regolamento CE), i nuovi valori delle soglie trovano diretta applicazione anche in Italia senza che sia necessario un provvedimento di recepimento.

I regolamenti CE, infatti, sono provvedimenti direttamente esecutivi in tutti i paesi membri.

 

Tipologia di Contratto

Soglie di rilevanza comunitaria

Fino al 31/12/2007

Dal 1/1/2008

Appalti pubblici di forniture e di servizi

211.000 EUR

206.000 EUR

Appalti pubblici di lavori

5.278.000 EUR

5.150.000 EUR

Appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali

137.000 EUR

133.000 EUR

Se ci si trova al di sotto della soglia e' applicabile a discrezione dell'ente la procedura di esclusione delle offerte anomale (media mediana) per cui vince chi si avvicina alla soglia di anomalia.

Se ci si trova ad un valore maggiore della soglia e' applicabile a discrezione dell'ente la procedura del massimo ribasso, ma il ribasso deve essere giustificato da idonea documentazione già in sede di gara.

8. L'avvali mento - requisiti

L'avvali mento è un istituto giuridico di recente introduzione nel nostro ordinamento, riguardante il settore degli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi) rif. artt.49 e 50 D.Lgs. 163/2006.

Il tar di Bari Sez.I con sentenza 2486 del 10/10/2007 ha sancito i seguenti principi:

  • l'istituto dell'avvali mento è ammesso pacificamente per i requisiti di capacità economico-finanziaria;

  • sono irrilevanti per la stazione appaltante i rapporti sottostanti esistenti tra il concorrente e il soggetto avvalso;

  • la ratio dell'istituto non è quella di arricchire la capacità tecnica dell'impresa concorrente ma quella di consentire la più ampia partecipazione alle gare.

Sotto il profilo sostanziale, si possono classificare due tipologie di avvali mento:

  • operativo, riguardante le procedura di gara;

  • di requisiti, riguardante la qualificazione SOA

Avvali mento in sede di Gara

Questo tipo di avvali mento è inerente le procedure per l'affidamento in appalto lavori, servizi e forniture da parte delle Amministrazioni pubbliche

Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un'altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto. L'Impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 Dlgs 163/2006 c.d. codice degli appalti pubblici, che devono essere posseduti da entrambe.

Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il D.Lgs. 163/2006, che disciplina l'istituto nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.

Avvali mento in sede di qualificazione

L'istituto dell'avvali mento nell'ambito di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione è regolato dall'art.50  che recepisce i principi stabiliti dall'art. 52, direttiva 2004/18 e dall'art. 53, direttiva 2004/17.

 

I REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE GARE DI APPALTO PUBBLICHE (abrogato dal nuovo regolamento dei dicembre 2007)

in aggiornamento con le nuove disposizioni

  1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli  8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
    1. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
    2. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
    3. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
    4. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
  2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
  3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
  4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall' articolo 95

 

Art. 95. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
  1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
  2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
  3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
  4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
  5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
  6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
  7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ATTENZIONE: TUTTE LE DITTE CHE OPERANO CON GLI ENTI PUBBLICI SONO OBBLIGATI AD ESSERE CERTIFICATI CON LA SOA PER IMPORTI SUPERIORI A  150.000,00€